Regolamento sul procedimento di composizione delle controversie

relative ai nomi di dominio per i domini .ch e .li

Entrata in vigore: 1° gennaio 2020 (Versione 2.0)

I. Disposizioni generali

II. Svolgimento del procedimento

A. Domanda e risposta

B. Conciliazone

C. Decisione pronunciata dall'esperto

III. Disposizioni finali

I. Disposizioni generali

1. Definizioni

Blocco ai sensi del presente regolamento si riferisce al blocco amministrativo di un nome di dominio, per cui non sono consentite l'attribuzione o la riattribuzione del nome di dominio a terzi, il trasferimento e qualsiasi modifica di parametri tecnici o amministrativi.

Centri di registrazione sono gli enti abilitati a effettuare presso il gestore del registro le operazioni tecniche e amministrative volte a registrare i nomi di dominio per conto di terzi e a garantirne la gestione amministrativa.

Conciliatore è la persona nominata dal servizio per la composizione delle controversie sulla base del presente regolamento per svolgere la conciliazione.

Contratto di centro di registrazione è l'accordo concluso tra il gestore del registro e il centro di registrazione sulla registrazione dei nomi di dominio.

Controparte è il titolare del nome di dominio o dei nomi di dominio oggetto della controversia, contro cui viene avviato il procedimento di composizione della controversia.

Titolare è la persona fisica o giuridica alla quale il gestore del registro ha accordato il diritto di utilizzare un nome di dominio.

Dati di contatto sono tutti gli indirizzi disponibili quali indirizzi postali ed elettronici, numeri di telefono e di fax.

Diritto su un segno distintivo è un diritto riconosciuto dall'ordinamento giuridico, acquisito con la registrazione o l'utilizzo di un segno, che protegge gli interessi del titolare del diritto da un danno provocato dalla registrazione o dall'utilizzo di un segno identico o simile da parte di terzi, in particolare, ma non solo, il diritto di usare una ditta, un nome, un marchio, un'indicazione d'origine e le azioni negatorie contenute nella legge federale contro la concorrenza sleale.

Esperto è la persona nominata dal servizio per la composizione delle controversie sulla base del presente regolamento per decidere del procedimento di composizione della controversia.

Gestore del registro è l'ente incaricato dell'organizzazione, dell'amministrazione e della gestione centralizzate, nonché dell'attribuzione e della revoca dei diritti di utilizzo dei ccTLD ".ch" e ".li". Tale funzione è stata assegnata alla Fondazione SWITCH dall'ufficio federale delle comunicazioni UFCOM per ".ch" e dall'ufficio della Comunicazione del Principato del Liechtenstein per ".li".

Nome di dominio è un parametro di comunicazione univoco costituito da una sequenza di caratteri alfanumerici, ideografici o di altro tipo, che permette di identificare un dominio. Nel presente regolamento si riferisce ad un dominio di secondo livello subordinato al dominio di primo livello con codice del paese (country code Top Level Domain, ccTLD) ".ch" o ".li".

Notifica scritta è la notifica da parte del servizio per la di composizione delle controversie alla controparte dell'inizio del procedimento di composizione della controversia ai sensi del presente regolamento. La notifica è inviata tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o altri mezzi che assicurino la avvenuta consegna. Tale notifica è finalizzata a informare la controparte che è stata presentata una domanda nei suoi confronti. La domanda ed eventuali allegati non sono trasmessi con la comunicazione scritta.

Procedimento di composizione delle controversie è il procedimento basato sul presente regolamento, avviato da un richiedente nei confronti di una controparte riguardo ad uno o più nomi di dominio della controparte.

Regolamento è il presente regolamento per la composizione delle controversie tra un richiedente e una controparte, vincolante per la controparte in virtù della registrazione del nome di dominio e per il richiedente in virtù della presentazione della domanda.

Richiedente è la persona fisica o giuridica che, facendo valere un diritto su di un segno distintivo, avvia un procedimento di composizione della controversia in merito ad uno o più nomi di dominio di proprietà della controparte.

Servizio per la composizione delle controversie è l'istituto incaricato dal gestore del registro di svolgere il procedimento di composizione delle controversie sulla base al presente regolamento.

Se il contesto generale lo esige, le parole espresse al singolare si riferiscono anche al plurale e viceversa, mentre le parole impiegate alla forma maschile includono anche la forma femminile.

2. Servizio per la composizione delle controversie

(a) Il servizio per la composizione delle controversie riceve l'incarico dal gestore del registro. È possibile incaricare più organi di composizione delle controversie di svolgere procedimenti di composizione delle controversie in base al presente regolamento. Il gestore del registro pubblica sul suo sito Internet gli organi di composizione delle controversie cui ha affidato gli incarichi.

(b) Il gestore del registro e il centro di registrazione non partecipano al procedimento di composizione delle controversie, tuttavia, vi collaborano in base al presente regolamento.

(c) Nello svolgimento di procedimenti di composizione delle controversie, il servizio per la composizione delle controversie è indipendente dal gestore del registro e dal centro di registrazione e non deve attenersi ad alcuna istruzione.

(d) Il servizio per la composizione delle controversie è tenuto a mantenere riservate tutte le informazioni non pubbliche di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento del procedimento di composizione della controversia.

3. Elenco dei conciliatori e degli esperti

(a) Il servizio per la composizione delle controversie compila e pubblica un elenco dei conciliatori e degli esperti con le relative qualifiche. Il servizio per la composizione delle controversie può nominare esperti e conciliatori da un elenco comune. Nel nominare i conciliatori e gli esperti, il servizio per la composizione delle controversie tiene in equa considerazione i conciliatori e gli esperti che si trovano sul suo elenco.

(b) I conciliatori devono avere conoscenze nella procedura di conciliazione e conoscenze del diritto svizzero o del Principato del Liechtenstein e, oltre alle conoscenze d'inglese, padroneggiare una delle seguenti lingue parlate e scritte: tedesco, francese o italiano.

(c) Gli esperti devono avere conoscenze di diritto dei beni immateriali svizzero o del Principato del Liechtenstein e, oltre alle conoscenze d'inglese, padroneggiare una delle seguenti lingue parlate e scritte: tedesco, francese o italiano.

(d) Il servizio per la composizione delle controversie propone per approvazione da parte dell'UFCOM i candidati che, secondo il proprio giudizio, sono idonei. Non sussiste alcun diritto ad essere inclusi nell'elenco. La composizione dell'elenco può essere aggiornata in qualsiasi momento in base alle esperienze fatte dal servizio per la composizione delle controversie.

(e) Il servizio per la composizione delle controversie può stralciare conciliatori ed esperti dall'elenco, qualora questi ultimi non siano più disponibili de jure o de facto, oppure se nei precedenti procedimenti di composizione delle controversie hanno ripetutamente omesso di rispettare i termini e le prescrizioni del presente regolamento.

4. Indipendenza e neutralità dei conciliatori e degli esperti

(a) I conciliatori e gli esperti devono essere indipendenti e neutrali. Prima di assumere il loro incarico devono riferire al servizio per la composizione delle controversie tutte le circostanze che potrebbero far legittimamente dubitare della loro indipendenza e/o neutralità.

(b) Se durante il procedimento sorgono nuove circostanze che fanno legittimamente dubitare dell'indipendenza e/o neutralità di un conciliatore o di un esperto, questi ultimi devono immediatamente riferire tali circostanze al servizio per la composizione delle controversie.

(c) Il conciliatore o l'esperto nominato in un procedimento di composizione della controversia non può rappresentare alcuna delle parti nella stessa causa durante un successivo procedimento giudiziario, arbitrale o di mediazione.

5. Sostituzione di un conciliatore o di un esperto

(a) Il servizio per la composizione delle controversie può sostituire un conciliatore o un esperto se dopo la sua nomina ha, secondo il proprio giudizio, legittimi dubbi sulla sua indipendenza e/o neutralità.

(b) Una parte può presentare via e-mail al servizio per la composizione delle controversie entro cinque (5) giorni civili a decorrere dalla nomina di un conciliatore o di un esperto, circostanze che fanno legittimamente dubitare dell'indipendenza e/o neutralità del conciliatore o dell'esperto in questione. In questo caso, il servizio per la composizione delle controversie decide in base al capoverso (a), a meno che il conciliatore o l'esperto in questione non abbia già lasciato l'incarico.

(c) Il servizio per la composizione delle controversie può sostituire un conciliatore o un esperto nominato in un procedimento di composizione della controversia, se è diventato incapace de jure o de facto ad adempiere i suoi doveri nell'ambito del procedimento di composizione della controversia in questione, oppure se non adempie tali doveri entro un termine ragionevole.

(d) Il servizio per la composizione delle controversie può sostituire un conciliatore o un esperto su richiesta scritta inoltrata da entrambe le parti via e-mail al servizio per la composizione delle controversie entro cinque (5) giorni civili a decorrere dalla nomina del conciliatore o dell'esperto in questione. In questo caso, il servizio per la composizione delle controversie può decidere, tenendo conto delle circostanze, che al conciliatore o all'esperto sostituito debba essere versata interamente o parzialmente la quota di spese dovuta conformemente al regolamento delle spese del servizio per la composizione delle controversie. Le parti sopportano in parti uguali le spese supplementari cagionate, a meno che non abbiano concordato una diversa ripartizione di tali spese.

6. Notifiche e termini

(a) Il servizio per la composizione delle controversie trasmette in forma elettronica la domanda (con gli allegati) a tutti gli indirizzi e-mail che:

  1. il gestore del registro ha comunicato al servizio per la composizione delle controversie con riferimento al titolare del nome di dominio oggetto della controversia; e
  2. il richiedente o la controparte hanno comunicato al servizio per la composizione delle controversie quali dati di contatto del titolare, qualora diversi dagli indirizzi e-mail comunicati sulla base di (i).

(b) Il servizio per la composizione delle controversie trasmette fisicamente la notifica scritta tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento o altri mezzi che assicurino la avvenuta consegna a tutti gli indirizzi postali che

  1. il gestore del registro ha comunicato al servizio per la composizione delle controversie con riferimento al detentore del nome di dominio oggetto della controversia; e
  2. il richiedente o la controparte hanno comunicato al servizio per la composizione delle controversie quali dati di contatto del titolare, qualora diversi dagli indirizzi comunicati sulla base di (i).

(c) Tutte le altre comunicazioni per iscritto relative al procedimento avvengono via e-mail.

(d) Le parti devono aggiornare i propri dati di contatto inviando una comunicazione alla controparte, al servizio per la composizione delle controversie e al centro di registrazione.

(e) Se non diversamente prescritto dal presente regolamento o deciso da un esperto, le comunicazioni previste dal presente regolamento sono considerate eseguite alla data indicata

  1. sul rapporto di trasmissione in caso d'invio mediante fax;
  2. sulla conferma di ricezione in caso di invio per posta o corriere;
  3. sulla e-mail quale giorno di trasmissione.

(f) Se non diversamente prescritto dal presente regolamento, tutti i termini fissati con riferimento ad una comunicazione in base al presente regolamento iniziano a decorrere dal giorno civile successivo alla prima data di trasmissione della comunicazione conformemente al capoverso (e).

(g) In casi particolari, il servizio per la composizione delle controversie oppure il conciliatore o l'esperto durante il loro mandato, possono prorogare per un periodo limitato i termini fissati dal presente regolamento, su richiesta motivata di una parte o a propria discrezione.

(h) Tutte le comunicazioni

  1. del conciliatore o dell'esperto ad una parte vanno trasmesse anche al servizio per la composizione delle controversie e alle altre parti;
  2. del servizio per la composizione delle controversie ad una parte vanno trasmesse anche all'altra parte e, durante il loro mandato, al conciliatore o all'esperto;
  3. di una parte vanno trasmesse al servizio per la composizione delle controversie, dopo l'inizio del procedimento di composizione della controversia, all'altra parte e, durante il loro mandato, al conciliatore o all'esperto.

7. Lingua del procedimento

(a) Il procedimento si svolge a scelta del richiedente in tedesco, francese, italiano o inglese.

(b) Gli atti inoltrati quali mezzi di prova redatti in una lingua diversa da quella del procedimento, possono essere inoltrati nella lingua originale. Il servizio per la composizione delle controversie, il conciliatore o l'esperto possono ordinare l'invio di una parziale o totale traduzione di tali atti nella lingua del procedimento addossandone i costi alla parte in questione.

8. Sospensione del procedimento e accordo tra le parti

(a) Su richiesta fondata del richiedente, il servizio per la composizione delle controversie oppure il conciliatore o l'esperto durante il loro mandato, possono sospendere il procedimento di composizione della controversia per un ragionevole periodo di tempo. In particolare, il procedimento può essere sospeso se le parti si impegnano a negoziare un accordo. Durante il periodo di sospensione, il nome di dominio rimane bloccato.

(b) Se le parti raggiungono un accordo, il servizio per la composizione delle controversie ordina al gestore del registro, sulla base dell'accordo, di:

  1. trasferire il nome di dominio al richiedente;
  2. revocare il nome di dominio;
  3. annullare il blocco del nome di dominio a favore della controparte.

In seguito alla conferma da parte del gestore del registro della esecuzione dell'accordo delle parti, il servizio per la composizione delle controversie chiude il procedimento di composizione della controversia. Il centro di gestione è tenuto a collaborare con il gestore del registro durante l'intero procedimento di revoca o trasferimento del nome di dominio.

(c) Se le parti non raggiungono un accordo, il procedimento viene immediatamente ripreso dal servizio per la composizione delle controversie o, durante il loro mandato, dal conciliatore o dall'esperto. Il servizio per la composizione delle controversie o, durante il loro mandato, il conciliatore o l'esperto possono inoltre riprendere il procedimento su richiesta di una o entrambe le parti.

9. Inutile o impossibile continuazione del procedimento

Se, per un motivo qualunque, prima dell'emanazione di una decisione la continuazione di un procedimento di composizione delle controversie diviene inutile o impossibile, il servizio per la composizione delle controversie, oppure il conciliatore o l'esperto durante il loro mandato, dichiarano concluso il procedimento, a meno che una parte non sollevi obiezioni fondate entro il termine fissato dal servizio per la composizione delle controversie, dal conciliatore o dall'esperto.

10. Procedimento giudiziario

(a) Il presente regolamento non impedisce alle parti di adire un tribunale competente affinché si pronunci in modo indipendente sulla controversia.

(b) Se durante il procedimento di composizione della controversia, una parte promuove un procedimento giudiziario in merito alla stessa causa, deve immediatamente comunicarlo all servizio per la composizione delle controversie.

(c) Se prima o durante il procedimento di composizione della controversia è promossa un'azione civile, il servizio per la composizione delle controversie, o il conciliatore o l'esperto durante il loro mandato, una volta ricevuta la copia dell'atto timbrato dalla cancelleria del tribunale competente, devono obbligatoriamente chiudere il procedimento di composizione della controversia e informare le parti.

11. Spese

(a) Il richiedente si addossa le spese del procedimento di composizione della controversia previste dal regolamento delle spese del servizio per la composizione delle controversie, se non diversamente stabilito ai paragrafi 5(d), 11(d), 17(d) o 22. Se non si giunge alla nomina di un conciliatore o di un esperto, il servizio per la composizione delle controversie rimborsa al richiedente una parte delle spese già versate, in base a quanto previsto nel regolamento delle spese del servizio per la composizione delle controversie.

(b) Il servizio per la composizione delle controversie non è tenuto ad agire prima di aver ricevuto il pagamento delle spese fissate nel suo regolamento delle spese.

(c) Se il servizio per la composizione delle controversie non riceve il pagamento entro dieci (10) giorni civili dall'inoltro della domanda oppure, nel caso delle spese per la decisione di un esperto, entro dieci (10) giorni civili dall'inoltro della domanda di continuazione conformemente al paragrafo 19(b), la domanda è considerata ritirata e il servizio per la di composizione delle controversie dichiara concluso il procedimento.

(d) In casi particolari e fondati, il servizio per la composizione delle controversie può esigere il pagamento di spese supplementari da parte di una o di entrambe le parti. Sono fatti salvi i paragrafi 5(d), 17(d) e 22.

II. Svolgimento del procedimento

A. Domanda e risposta

12. Domanda

(a) Il procedimento di composizione delle controversie è avviato mediante l'inoltro di una domanda al servizio per la composizione delle controversie sulla base del presente regolamento.

(b) La domanda (con gli allegati) va inoltrata presso il servizio per la composizione delle controversie in formato elettronico e deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. il nome di dominio oggetto della controversia;
  2. il nome e i dati di contatto del richiedente;
  3. se del caso, il nome e i dati di contatto del rappresentante del richiedente e la relativa procura;
  4. il nome della controparte, tutti i dati di contatto della controparte e di un suo eventuale rappresentante conosciuti dal richiedente in maniera sufficientemente precisa da permettere al servizio per la composizione delle controversie di trasmettere la domanda e la notifica scritta conformemente ai paragrafi 6(a) e 6(b);
  5. un'esplicita conclusione, ossia una dichiarazione nella quale il richiedente chiede il trasferimento o la revoca del nome di dominio oggetto della controversia;
  6. il motivo per il quale l'assegnazione o utilizzo di un nome di dominio alla controparte o da parte della controparte costituisce una violazione di un diritto su di un segno distintivo che spetta al richiedente conformemente al diritto svizzero (in controversie relative ad un nome a dominio con codice del paese ".ch") o del Principato del Liechtenstein (in controversie relative ad un nome a dominio con codice del paese ".li") (questa parte della domanda deve avere una lunghezza massima di 5'000 parole);
  7. una dichiarazione su eventuali azioni civili, che erano o sono ancora pendenti in merito al nome di dominio oggetto della controversia;
  8. la conferma che il richiedente ha effettuato il pagamento delle spese dovute al servizio per la composizione delle controversie, conformemente al paragrafo 11 e alla tabella delle spese;
  9. le seguenti dichiarazioni conclusive seguite dalla firma del richiedente o del suo rappresentante autorizzato:
    "Il richiedente dichiara che le sue pretese e i suoi diritti derivanti dalla assegnazione o dall'utilizzo del nome di dominio, dal procedimento di composizione delle controversie o dal suo esito si rivolgono esclusivamente alla controparte, e rinuncia a tutte le pretese che spettano al richiedente ad esempio nei confronti del gestore del registro e del centro di registrazione o del servizio per la composizione delle controversie, dei suoi organi, dei suoi membri del consiglio d'amministrazione, dei suoi dipendenti e dei suoi rappresentanti, e nei confronti dei conciliatori ed esperti nominati dal servizio per la composizione delle controversie, a meno che tali pretese siano dovute ad un comportamento doloso o a colpa grave."
    "Il richiedente dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono a sua conoscenza complete e corrette, e che non inoltra la presente domanda in modo abusivo."

(c) Se il richiedente richiede la nomina di un esperto, e non viene eseguita alcuna conciliazione oppure se viene eseguita una conciliazione che non porta ad un accordo tra le parti, oltre alle indicazioni di cui al capoverso (b) la domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. la richiesta di nominare un esperto se non viene eseguita alcuna conciliazione oppure se la conciliazione non ha portato ad un accordo tra le parti;
  2. una dichiarazione secondo cui il richiedente, visti i rimedi giuridici spettanti alla controparte contro la decisione di trasferimento o di revoca di un nome di dominio, si rimette alla competenza del foro di Zurigo.

(d) Alla domanda occorre allegare in formato elettronico documenti e altri mezzi di prova, in particolare per quanto concerne il diritto su di un segno distintivo che si è fatto valere per il nome di dominio, e una presentazione di tutti i mezzi di prova. Il servizio per la composizione delle controversie, o il conciliatore o l'esperto durante il loro mandato, possono richiedere che vengano inoltrati gli originali in caso di ragionevoli dubbi sulla autenticità di tali mezzi di prova.

(e) La domanda può riferirsi a più di un nome di dominio, nella misura in cui tutti i nomi di dominio sono registrati a nome della stessa controparte.

13. Blocco di un nome di dominio

(a) Dopo aver ricevuto la domanda, il servizio per la composizione delle controversie ne avvisa immediatamente il gestore del registro e il centro di registrazione.

(b) Immediatamente dopo aver ricevuto questo avviso, il gestore del registro opera (durante i seguenti orari di ufficio: da lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00) il blocco amministrativo del nome di dominio oggetto della controversia per la durata del procedimento di composizione della controversia e, se del caso conformemente al paragrafo 26(c), oltre la durata del procedimento.

(c) Il blocco amministrativo viene annullato dal gestore del registro a seguito di un accordo tra le parti conformemente al paragrafo 18, o di una decisione conformemente al paragrafo 24 e il nome di dominio viene revocato, trasferito al richiedente o rilasciato alla controparte, a seconda dell'esito del procedimento. Lo stesso si verifica se viene raggiunto un accordo conformemente al paragrafo 8(b) o se il procedimento viene concluso per altre ragioni (paragrafi 9 e 10).

14. Trasmissione della domanda

(a) Il servizio per la composizione delle controversie verifica se la domanda è conforme ai requisiti formali del presente regolamento. Una domanda regolare dal punto di vista formale sarà trasmessa con gli allegati e la notifica scritta dal servizio per la composizione delle controversie alla controparte nei modi di cui ai paragrafi 6(a) e 6(b) possibilmente entro tre (3) giorni civili (in base al calendario valido presso la sede del servizio per la composizione delle controversie) dalla ricezione delle spese pagate dal richiedente, in conformità al paragrafo 11 e al regolamento delle spese del servizio per la composizione delle controversie.

(b) Se la domanda non soddisfa i requisiti formali del presente regolamento, il servizio per la composizione delle controversie informa immediatamente il richiedente del tipo di vizio constatato e lo invita a porvi rimedio entro cinque (5) giorni civili. Se il richiedente non pone rimedio al vizio constatato, alla scadenza del termine, la domanda è considerata ritirata e il servizio per la composizione delle controversie dichiara concluso il procedimento. Il richiedente conserva il diritto d'inoltrare un'altra domanda per la stessa causa.

(c) Il giorno d'inizio del procedimento di composizione della controversia è il giorno successivo al giorno in cui il servizio per la composizione delle controversie trasmette alla controparte la domanda e la notifica scritta conformemente ai paragrafi 6(a) e 6(b). Nel caso di dubbi sulla data di trasmissione, prevale la notifica scritta.

(d) Il servizio per la composizione delle controversie comunica al richiedente, alla controparte, al centro di registrazione e al gestore del registro la data d'inizio del procedimento di composizione della controversia.

15. Risposta

(a) La controparte deve inoltrare al servizio per la composizione delle controversie una risposta entro venti (20) giorni civili a decorrere dal giorno d'inizio del procedimento di composizione della controversia di cui al paragrafo 14(c).

(b) La risposta (con gli allegati) va inoltrata presso il servizio per la composizione delle controversie in formato elettronico e deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. una presa di posizione sulle dichiarazioni e affermazioni contenute nella domanda compresi gli argomenti di difesa che motivano perché il nome di dominio oggetto della controversia deve rimanere alla controparte (questa parte della risposta deve avere una lunghezza massima di 5'000 parole);
  2. il nome e i dati di contatto della controparte;
  3. se del caso, il nome e dati di contatto del rappresentante della controparte e la relativa procura;
  4. una dichiarazione su eventuali azioni civili che erano o sono ancora pendenti in merito al nome di dominio oggetto della controversia;
  5. le seguenti dichiarazioni conclusive seguite dalla firma della controparte o del suo rappresentante autorizzato:
    "La controparte dichiara che le informazioni contenute nella presente risposta sono a sua conoscenza complete e corrette e che non inoltra la presente risposta in modo abusivo."

(c) Alla risposta devono essere allegati in formato elettronico i documenti e altri mezzi di prova cui la controparte fa riferimento e una presentazione di tali documenti.

(d) Se entro il termine di cui al capoverso (a) la controparte non inoltra una risposta e non dichiara neppure in altro modo di essere disposta a partecipare ad un'udienza di conciliazione, il servizio per la composizione delle controversie dichiara concluso il procedimento, a meno che il richiedente non abbia richiesto la nomina di un esperto conformemente al paragrafo 12(c). Se il richiedente ha inoltrato una domanda in questo senso, il servizio per la composizione delle controversie lo comunica alle parti e dà al richiedente la possibilità di richiedere la continuazione del procedimento conformemente al paragrafo 19.

B. Conciliazione

16. Nomina del conciliatore

(a) Se entro il termine di cui al capoverso 15(a) la controparte inoltra una risposta oppure si dichiara in altro modo disposta a partecipare ad un'udienza di conciliazione, il servizio per la composizione delle controversie nomina un singolo conciliatore dal suo elenco tenendo conto della disponibilità, delle qualifiche necessarie nel caso particolare e di un eventuale accordo tra le parti.

(b) La nomina deve avvenire per quanto possibile entro cinque (5) giorni civili (in base al calendario valido presso la sede del servizio per la composizione delle controversie) a decorrere dalla ricezione della risposta oppure dallo scadere del termine previsto per il suo inoltro.

(c) Durante lo stesso procedimento di composizione della controversia un conciliatore non può essere nominato anche in qualità di esperto, a meno che le parti non lo abbiano di comune accordo richiesto per iscritto.

17. Udienza di conciliazione

(a) Dopo la nomina del conciliatore, il servizio per la composizione delle controversie trasmette a quest'ultimo il fascicolo in formato elettronico, comunica alle parti il nome del conciliatore e, d'accordo con il conciliatore, fissa la data dell'udienza di conciliazione.

(b) L'udienza di conciliazione deve essere svolta entro venti (20) giorni civili a decorrere dalla nomina del conciliatore, a meno che non sussistano circostanze straordinarie. Se entro questo termine non viene effettuata alcuna udienza di conciliazione, o nel caso in cui non venga raggiunto un accordo, il servizio per la composizione delle controversie dichiara il procedimento di composizione della controversia concluso, a meno che il richiedente non abbia richiesto la nomina di un esperto conformemente al paragrafo 12(c) o al paragrafo 19(b). Se il richiedente ha inoltrato una domanda in questo senso, il servizio per la composizione delle controversie lo comunica alle parti e dà al richiedente la possibilità di richiedere la continuazione del procedimento conformemente al paragrafo 19.

(c) Il conciliatore incoraggia la composizione dei punti controversi tra le parti nel modo che egli ritiene adeguato tenuto conto del presente regolamento. Non ha tuttavia la facoltà di imporre alle parti una determinata soluzione.

(d) L'udienza di conciliazione avviene mediante una conferenza telefonica tra il conciliatore e le parti della durata massima di un'ora. Se le parti desiderano di comune accordo ulteriori udienze, dovranno sostenere in parti uguali i costi aggiuntivi che saranno cagionati, a meno che non abbiano deciso una diversa ripartizione di questi costi aggiuntivi. Il conciliatore informa il servizio per la composizione delle controversie della continuazione dell'udienza di conciliazione e ordina la sospensione del procedimento di composizione delle controversie conformemente al paragrafo 8.

(e) Se non diversamente concordato dalle parti, il conciliatore e le parti sono tenuti a garantire il carattere confidenziale dell'udienza di conciliazione. In particolare non possono utilizzare o rendere pubbliche a terzi informazioni confidenziali che hanno ottenuto durante l'udienza di conciliazione.

18. Conclusione dell'udienza di conciliazione

(a) Il conciliatore informa immediatamente il servizio per la composizione delle controversie dello svolgimento dell'udienza di conciliazione e del suo esito. Il conciliatore riporta in un breve atto scritto l'eventuale accordo raggiunto tra le parti e ne invia una copia in formato elettronico ad ogni parte. Ogni parte deve trasmettere una copia dell'atto scritto debitamente firmata in formato elettronico entro dieci (10) giorni civili al servizio per la composizione delle controversie. Entro questo termine è possibile anche trasmettere una copia dell'atto scritto firmata da entrambe le parti.

(b) Se entrambe le parti appongono la propria firma entro il termine stabilito su una o più copie dell'atto scritto che documenta l'accordo, il servizio per la composizione delle controversie invia ad ogni parte in formato elettronico una copia dell'atto scritto firmata dall'altra parte e dichiara il procedimento concluso. In caso contrario, oppure se le parti non sono giunte ad un accordo, il servizio per la composizione delle controversie dichiara il procedimento concluso, a meno che il richiedente non abbia richiesto la nomina di un esperto conformemente al paragrafo 12(c). Se il richiedente ha inoltrato una domanda in questo senso, il servizio per la composizione delle controversie lo comunica alle parti e dà al richiedente la possibilità di richiedere la continuazione del procedimento conformemente al paragrafo 19.

C. Decisione pronunciata dall'esperto

19. Continuazione del procedimento

Il procedimento di composizione delle controversie continua se il richiedente:

  1. ha richiesto nella domanda la nomina di un esperto ai sensi del paragrafo 12(c); o
  2. entro dieci (10) giorni civili a decorrere dalla comunicazione di cui ai paragrafi 15(d), 17(b), oppure 18(b) il richiedente ha richiesto la nomina di un esperto per la continuazione del procedimento di composizione della controversia; e
  3. entro il termine di cui al comma (ii) il richiedente ha effettuato il pagamento delle spese dovute ai sensi del paragrafo 11 e della tabella delle tasse.

20. Nomina dell'esperto

(a) Se il procedimento di composizione della controversia continua in virtù del paragrafo 19, il servizio per la composizione delle controversie nomina un singolo esperto dal suo elenco tenendo conto della disponibilità, delle qualifiche necessarie nel caso particolare e di ogni eventuale accordo concluso tra le parti.

(b) La nomina deve avvenire per quanto possibile entro cinque (5) giorni civili (in base al calendario valido presso la sede del servizio per la composizione delle controversie) a decorrere dal giorno in cui sono soddisfatti i requisiti di cui al paragrafo 19 per la continuazione del procedimento di composizione della controversia.

(c) Dopo la nomina dell'esperto, il servizio per la composizione delle controversie gli trasmette il fascicolo in formato elettronico e comunica alle parti il nome dell'esperto.

21. Facoltà generali dell'esperto

(a) L'esperto conduce il procedimento di composizione della controversia nel modo che ritiene appropriato tenendo conto del presente regolamento. Si adopera affinché le parti ricevano un pari trattamento e che ogni parte abbia la possibilità di presentare il suo caso in modo adeguato conformemente al presente regolamento.

(b) L'esperto decide sull'ammissibilità, la rilevanza, l'importanza e la forza probatoria dei mezzi di prova.

(c) Oltre alla domanda e alla risposta l'esperto può, a sua discrezione, esigere eccezionalmente che le parti forniscano ulteriori spiegazioni o atti scritti oppure può autorizzarli su richiesta fondata di una delle parti.

22. Udienze orali

Ad eccezione dell'udienza di conciliazione di cui al paragrafo 17, non vengono svolte udienze orali (neppure mediante conferenze telefoniche, videoconferenze o via Internet), a meno che una parte non abbia chiesto lo svolgimento di un'udienza di questo tipo. In questo caso, la parte in questione è tenuta a sostenere i costi aggiuntivi cagionati dall'udienza orale, a meno che l'esperto non abbia eccezionalmente ordinato una ripartizione dei costi.

23. Inosservanza

Se una parte omette senza un valido motivo di osservare un termine fissato in questo regolamento o da un esperto in caso di decisione pronunciata da un esperto, l'esperto si pronuncia sulla domanda in base agli atti. Sono fatti salvi i paragrafi 11(c) e 14(b).

24. Decisione

(a) L'esperto decide sulla domanda in base alle allegazioni di entrambe le parti e agli atti scritti inoltrati conformemente al presente regolamento.

(b) Sulla base delle conclusioni contenute nella domanda, l'esperto può solo decidere di revocare o di trasferire il nome di dominio oppure di respingere la domanda.

(c) L'esperto accoglie la domanda se l'assegnazione o l'utilizzo del nome di dominio costituisce una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo, che spetta al richiedente in virtù del diritto svizzero (nelle controversie relative ad un nome a dominio con codice del paese ".ch") o del Principato del Liechtenstein (nelle controversie relative ad un nome a dominio con codice del paese ".li").

(d) In particolare, sussiste una chiara violazione di un diritto su di un segno distintivo quando:

  1. sia l'esistenza sia la violazione del diritto su di un segno distintivo fatto valere risultano chiare dal tenore della legge o da un'interpretazione riconosciuta della legge e dai fatti addotti e sono dimostrate dai mezzi di prova presentati; e
  2. la controparte non ha né presentato né comprovato argomenti di difesa decisivi; e
  3. la violazione del diritto giustifica il trasferimento o la revoca del nome di dominio sulla base delle conclusioni contenute nella domanda.

(e) La decisione è brevemente motivata e reca la data di emanazione e il nome dell'esperto.

(f) L'esperto si impegna affinché il procedimento di composizione della controversia sia svolto con la dovuta rapidità. Nella misura in cui non sussistono circostanze particolari, l'esperto trasmette al servizio per la composizione delle controversie la sua decisione in formato elettronico entro quattordici (14) giorni civili a decorrere dalla sua nomina.

25. Trasmissione e pubblicazione della decisione

(a) Il servizio per la composizione delle controversie trasmette una copia elettronica della decisione alle parti, al centro di registrazione e al gestore del registro. Successivamente, la decisione firmata dall'esperto sarà trasmessa alle parti in formato elettronico.

(b) Tutte le decisioni pronunciate sulla base del presente regolamento sono pubblicate integralmente su Internet. I nomi delle parti e altre informazioni personali possono essere pubblicate unicamente se tali informazioni risultano essenziali al fine di comprendere la decisione.

26. Esecuzione della decisione

(a) Ad eccezione del caso di cui al capoverso (b), il gestore del registro esegue la decisione con la quale viene revocato o trasferito il nome di dominio allo scadere di un termine di venti (20) giorni civili (in base al calendario valido della città di Zurigo) a decorrere dal giorno della trasmissione della versione elettronica della decisione alle parti, al gestore del registro e al centro di registrazione.

(b) Se la controparte trasmette al gestore del registro entro questo termine di venti (20) giorni civili (in base al calendario valido della città di Zurigo) una prova ufficiale dell'avvio di un'azione civile (quale una copia dell'atto timbrato dalla cancelleria della corte) presso il foro cui si è sottoposto il richiedente conformemente al paragrafo 12(c)(ii) del presente regolamento, il gestore del registro non esegue la decisione e informa il servizio per la composizione della controversia e le parti.

(c) Il nome di dominio rimane bloccato fino all'esecuzione della decisione oppure fino alla definitiva conclusione dell'azione civile di cui al capoverso (b). Ai sensi del capoverso (b), è fatta salva la possibilità per la corte competente a decidere diversamente.

III. Disposizioni finali

27. Esclusione della responsabilità

Eccetto nei casi di comportamento doloso o colposo, il servizio per la composizione delle controversie, il gestore del registro, un conciliatore o un esperto non sono ritenuti responsabili nei confronti delle parti per atti od omissioni in relazione ai procedimenti di composizione delle controversie amministrati secondo il presente regolamento.

28. Lingue e modifiche del regolamento

(a) Il presente regolamento fa parimente fede nella versione tedesca, inglese, francese e italiana. In caso di discordanza tra le varie versioni, prevale la versione tedesca.

(b) Il gestore del registro può modificare in ogni momento il presente regolamento d'intesa con il servizio per la composizione delle controversie. Tali modifiche richiedono la approvazione di UFCOM.

(c) Le modifiche entrano in vigore allo scadere di un termine di trenta (30) giorni civili a decorrere dalla pubblicazione della nuova versione del presente regolamento sul sito Internet del gestore del registro. Per i procedimenti di composizione delle controversie è applicabile la versione determinante al momento dell'inoltro della domanda presso il servizio per la composizione delle controversie.